Italian Court dismisses appeal as reasoning is sound and recidivism principles applied correctly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lassaad Ben Mohamed Ben Said inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism, but the Court found the original judgment's reasoning sufficient and legally sound. Consequently, the Court ruled that the trial judges correctly applied established principles regarding the concrete assessment of criminal inclination under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the alleged lack of exclusion of recidivism by correctly applying the requirement to examine the concrete relationship between the current offense and prior convictions to determine persistent criminal inclination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SAID LASSAAD BEN MOHAMED nato il 06/05/1968 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lassaad Ben Mohamed Ben Said; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici; che, invero, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, è necessario esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (si veda, in particolare, pag. 54); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennai