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Ordinanza — n. 8893/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8893/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Adelizzi inadmissible, rejecting all grounds for review. The appellant argued against the factual qualification and logical consistency of the lower court's reasoning regarding criminal liability and recidivism. The court ruled that the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level and failed to meet the specific requirements for a valid cassation petition.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists only of a pedissequo repetition of arguments already rejected at the appellate level or fails to demonstrate a logical flaw in the reasoning that contradicts established experience or other statements within the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments logical flaw criminal liability recidivism procedural violation Cassation review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADELIZZI GIUSEPPE nato a EBOLI il 19/09/1966 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Adelizzi; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ( in particolare la qualificazione giuridica del fatto), è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata e pag. 10 della sentenza di primo grado ) considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.6 e 7 ) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; considerato che il motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità perché non devoluto in appello ; che manifestamente infondato è anche il denunciato vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ( diniego delle generiche) non consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così