Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding judge incompatibility under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mezani Viron inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, alleging incompatibility with the first-instance judge, was rejected because it lacked the required specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court found the argument generic and failed to critically analyze the specific reasoning of the appealed judgment, merely repeating defensive complaints without addressing the complexity of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; The appeal must be specific and critically analyze the grounds of the appealed judgment; generic complaints or mere repetition of arguments without engaging with the complexity of the decision result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZANI VIRON nato il 22/12/1984 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Viron Mezani; ritenuto chel'unico motivo di ricorso, inerente all'incompatibilità del giudice di primo grado, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici(Sez.
U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta, Rv. 260094; Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, R., Rv. 270186), le doglianze difensive dell'appello, relative ad una asserita incompatibilità del giudice, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23