Criminal appeals dismissed for lack of specificity and merit regarding generic mitigating circumstances denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The sole ground of appeal contested the denial of generic mitigating circumstances for one defendant, arguing a lack of specific reasoning by the lower court. The court rejected this, ruling that the appeal lacked the required specificity and was based on arguments outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they lack specific grounds or are manifestly unfounded, as the supreme court only reviews decisive errors in legal application, not the lower court's overall evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALDUCCI LUCA nato a CORATO il 20/10/1994 PATRUNO MICHELE nato a CORATO il 11/09/1998 DAMATO RAFFAELE nato a CORATO il 18/02/1997 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Luca Balducci, Michele Patruno e Raffaele Damato; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell'imputato Balducci, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità ed autosufficienza, è anche manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, ovvero all'assenza di elementi positivi,ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); che, invero, a fronte di argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive sono basate su assunti relativi a una diversa valutazione degli elementi probatori, estranea al sindacato di legittimità ed avulsa da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali; osservato che, inerendo l'unico motivo di censura alla sola posizione del Balducci, i ricorsi degli altri imputati, Patruno e Damato, sono inammissibili anche ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per carenza d'interesse in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole, in sede di giudizio di rinvio, nei riguardi di questi ultimi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,