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Ordinanza — n. 8889/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and manifestly unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8889/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Domenico Siciliano inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the first and third grounds lacked the required specificity under criminal procedure law, while the second and fourth grounds were manifestly unfounded based on established case law regarding depenalization and prescription. Consequently, the appeal was rejected without a full merits review, and the appellant was condemned to pay expenses.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 99, 157, 161 c.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints or arguments contrary to settled jurisprudence render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded criminal procedure law prescription of crime penal responsibility court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso di Domenico Siciliano; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura l'affermazione in ordine alla penale responsabilità e la mancata esclusione della recidiva contestata, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 99, fourth comma, c.p.
270220); osservato che la quarta censura, inerente all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod.
Art. 157, second comma, c.p.
Art. 161, second comma, c.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Domenico Siciliano; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura l'affermazione in ordine alla penale responsabilità e la mancata esclusione della recidiva contestata, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini
Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi
284878; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv.
Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, Di Giorgio
276428; Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, Di Giorgio, Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
270552: Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia
Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, Giordano
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta
(Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
217266; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO DOMENICO nato a PALERMO il 24/07/1982 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Siciliano; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura l'affermazione in ordine alla penale responsabilità e la mancata esclusione della recidiva contestata, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878; Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428; Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, Di Giorgio, Rv. 270552: Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in ragione della depenalizzazione del reato presupposto, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859;

Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220); osservato che la quarta censura, inerente all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata in quanto, ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); che, inoltre, alla luce del consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266818), l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; considerato che le ulteriori doglianze, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, sono prive di concreta specificità e non consentite in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, quanto alla dosimetria della pena, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag. 5); che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, ovvero all'assenza di elementi positivi,ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme