Italian Court dismisses appeals as arguments are repetitive or lack specific critique of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Santucci and Morichetta inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued for prescription time limits and contested the lower court's reasoning on liability and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate judgment and failed to provide a specific, argumentative critique of the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must present specific, argumentative grounds distinct from those already decided; mere repetition of rejected arguments or lack of substantive critique renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTUCCI PIERPAOLO nato a MACERATA il 19/03/1963 MORICHETTA RENZO nato a TREIA il 14/12/1958 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Santucci Pierpaolo e Morichetta Renzo; rilevato che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la maturazione del termine di prescrizione prima della sentenza di appello è manifestamente infondato tenuto conto che per effetto delle sospensioni, la prescrizione è maturata il 9/7/2023, dopo la sentenza di appello (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Rv. 266818); considerato che il secondo e terzo motivo che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( si vedano pagg. 4 5 della sentenza impugnata); ritenuto che anche l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il