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Ordinanza — n. 8886/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to apparent nature and lack of standing to raise prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Amato's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Amato argued that the crime had prescribed after the appellate judgment, but the court found his appeal to be merely apparent. Consequently, the court ruled that the appeal could not establish an adversarial relationship to raise the prescription issue.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal deemed apparent and lacking standing to initiate the adversarial relationship is inadmissible, precluding the raising of prescription issues that matured after the contested decision.

Parole chiave

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apparent appeal lack of standing criminal prescription inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende consolidated jurisprudence motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MARCO nato a GROSSETO il 16/12/1963 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Amato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato in data successiva alla sentenza di appello è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione eventualmente maturata in data successiva a quella del provvedimento oggetto di impugnazione ( Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531, la Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto,inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2