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Ordinanza — n. 8885/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of generic mitigating circumstances recognition. The court ruled the appeal manifestly unfounded based on established case law. The decision establishes that judges need not consider all elements if a congruent reference to decisive negatives exists.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8885/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Natale Pollichino inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant contested the denial of generic mitigating circumstances, arguing they were not properly considered by the lower court. The court held that the appeal was manifestly unfounded because the first instance judge sufficiently addressed negative elements without needing to weigh every single argument presented.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the contested decision is manifestly unfounded, as the lower court need not consider all elements but only provides a congruent reference to decisive negative factors.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances manifestly unfounded appeal inadmissibility of appeal congruent reference standard Italian criminal procedure condono delle spese procedurali spese di difesa allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICHINO MAURIZIO NATALE nato a LANGHENTHAL( SVIZZERA) il 25/02/1972 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maurizio Natale Pollichino; ritenuto chel'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio2