Cassation court dismisses appeal claiming insufficient evidence renewal in abbreviated criminal trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to renew the evidentiary hearing. The appellant argued the trial court's reasoning was flawed and the evidentiary record incomplete. The court ruled that factual evaluation belongs exclusively to the trial judge and that the abbreviated procedure grants parties only a limited right to request further evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 3, cod. proc. pen.; The cassation court lacks power to re-evaluate factual findings or reconstruct facts differently from the trial judge, as such assessment is reserved exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO FRANCESCO nato a PALERMO il 04/09/1986 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Franco; ritenuto cheil ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, anche in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.
U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, inoltre, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità, secondo quanto disposto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2