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Ordinanza — n. 8883/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming late lawyer appointment violated procedural nullity rules under Art. 108 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8883/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Umberto Rodolfo Grasso inadmissible, rejecting his claim that a late lawyer appointment violated Article 108 of the Code of Criminal Procedure. The court found the appellant's argument lacked concrete specificity and failed to demonstrate an abuse of process that would justify a procedural nullity. Consequently, the lower court's application of principles balancing effective defense with reasonable trial duration was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 108 c.p.p.; Art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.: The right to appoint a lawyer at any stage does not automatically entitle the accused to a hearing adjournment for every late nomination, as effective defense must be balanced against the principle of reasonable trial duration.

Parole chiave

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procedural nullity late lawyer appointment reasonable trial duration effective defense abuse of process diritto dello sport oltraggio a uno Stato estero limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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Art. 108 c.p.p.
Letto il ricorso di Umberto Rodolfo Grasso; considerato che 'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 108 cod.
Art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e l'eventuale diniego, incidendo sull'assistenza dell'irnputato,può dar luogo a una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'art. 178, comma 1, lett.
art. 108 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Umberto Rodolfo Grasso; considerato che 'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 108 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251497
Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, Ciervo, Rv. 275523
Sez. 6, n. 47533 del 14/11/2013, Fonzo, Rv. 257390
Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094
Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094); che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, ampiamente argomentando sul punto(si vedano, in particolare, pagg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO UMBERTO RODOLFO nato a CATANIA il 08/10/1989 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Umberto Rodolfo Grasso; considerato che 'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 108 cod. proc. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato; che, invero, il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e l'eventuale diniego, incidendo sull'assistenza dell'irnputato,può dar luogo a una nullità a regime intermedio in forza della norma generale posta dall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sempreché non si versi in ipotesi di "abuso delle facoltà processuali" e l'eccezione sia stata tempestivamente formulata(Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251497; Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, Ciervo, Rv. 275523); che, infatti, la facoltà riconosciuta all'imputato di nominare un avvocato in qualsiasi momento del processonon determina il diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (Sez. 6,n. 47533 del 14/11/2013, Fonzo, Rv. 257390;

Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094); che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, ampiamente argomentando sul punto(si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2