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Ordinanza — n. 8881/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding retroactive application of Art. 131-bis c.p.p. for non-prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8881/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to deny non-prosecution under Article 131-bis of the Criminal Procedure Code. Although the appellant argued for the retroactive application of the 2022 legislative amendment, the court found the lower court's assessment of the defendant's conduct and personality sufficient to exclude leniency. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.p.; Art. 2, comma 4 c.p.: The Court holds that the amendment to Article 131-bis of the Criminal Procedure Code applies retroactively to pending proceedings regarding crimes committed prior to the reform, provided the substantive facts justify the exclusion of punishability.

Parole chiave

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retroactive application non-prosecution Article 131-bis criminal procedure code pending proceedings substantive law inadmissible appeal reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.p.
Letto il ricorso di Salvo Federico Di Stefano; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis c.p.p., è manifestamente infondato.
Art. 2, comma 4 c.p.
pen., ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod.
d.lgs. n. 150/2022
d.l. n. 162/2022
art. 131-bis c.p
Letto il ricorso di Salvo Federico Di Stefano; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis c.p.p., è manifestamente infondato.
art. 131-bis cod. pen
Come noto, la disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO SALVO FEDERICO nato a CATANIA il 18/09/1984 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvo Federico Di Stefano; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis c.p.p., è manifestamente infondato. Come noto, la disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità, nel primo comma ha sostituto le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni» e ha inserito, dopo le parole «primo comma», quelle «anche in considerazione della condotta susseguente».

La disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. in tale "nuova versione" è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell'art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data, dunque, anche al delitto accertato a carico dell'odierno ricorrente. A tale quesito, questa Corte ritiene che debba darsi una risposta favorevole, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, quando venne definita in senso positivo la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione, in quanto norma afferente a un istituto di diritto penale sostanziale: con conseguente applicazione retroattiva dell'art. 131- bis cod. pen., ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, aventi a oggetto reati commessi prima di quella data (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Tanto premesso in diritto, va osservato come correttamente i giudici di merito abbiano escluso la particolare tenuità del fatto, non solo sul presupposto della impossibilità di addivenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva e del diniego di accesso a pene sostitutive, ma soprattutto fornendo una motivazione implicita, insita nella descrizione della gravità della condotta e della personalità del reo, idonea ad escludere l'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. a prescindere dall'esistenza o meno, all'epoca dei fatti, di una preclusione normativa espressa ( cfr. in particolare pagg. 3 e segg.) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de