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Ordinanza — n. 8880/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming expert report nullity, ruling it lacks specific factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8880/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ye Tianzong's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court's expert report was null and void. The appellant argued the report was unusable for proving the crime of counterfeiting, but the court found the appeal lacked concrete specificity and attempted to re-evaluate evidence rather than identify specific procedural errors. Consequently, the court held that the appeal violated the limited scope of cassation review and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; The appeal must identify specific and decisive procedural errors; generic complaints attempting to re-evaluate evidence or facts are inadmissible as they exceed the limited scope of cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific procedural error cassation review scope expert report nullity counterfeiting crime contraffazione di merci ricorso per inadempienza difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
pag.3 e 4 ) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
art. 131-bis cod. pen
47289 del 24/09/2003); che i motivi con i quali si contesta l'affermazione della penale responsabilità, sia in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YE TIANZONG nato il 26/04/1972 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ye Tianzong ; ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si eccepisce la nullità della sentenza per l'inutilizzabilità della perizia che ha accertato la falsità della merce, presupposto della ricettazione, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (cfr. pag.3 e 4 ) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., la motivazione impugnata poggia su altri decisivi elementi probatori ; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003); che i motivi con i quali si contesta l'affermazione della penale responsabilità, sia in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all'art. 131-bis cod. pen., sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso