Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to raise new defenses within the appeal period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Rosalba Lo Monaco inadmissible. The defense argued that the lower court failed to prove the crime's elements, but these specific objections were not raised in the appellate judgment summary. The court ruled that new substantive defenses must be presented during the appeal phase to be considered valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must exhaustively list all substantive defenses; failure to raise new objections in the appeal summary renders subsequent attempts inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MONACO ROSALBA nato a PALERMO il 17/06/1968 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rosalba Lo Monaco; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere costituito da generiche doglianze in punto di fatto, non è consentito ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, le censure difensive non risultano essere stata previamente dedotte nei motivi di appello,come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 1); che, pertanto, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunciarsi sulla prova della responsabilità e sulla qualificazione giuridica, così confermando quanto ampiamente esplicitato dal primo giudice e non contestato dalla difesa (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza di primo grado); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gen