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Ordinanza — n. 8878/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and infounded prescription claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8878/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Giuseppina Vitellaro inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the first three grounds lacked concrete specificity, merely seeking a re-evaluation of evidence rather than identifying specific procedural errors. Additionally, the claim regarding the statute of limitations was rejected as it contradicted the statutory rule that the aggravated form of the crime does not constitute an independent offense for prescription purposes.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 648, cod. pen.: The appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding procedural errors or if the claim relies on an erroneous interpretation of the statute of limitations where the aggravated form is merely a special mitigating circumstance rather than an independent offense.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity statute of limitations reception crime procedural error onere della prova del contribuente produzione di documenti finanziari verosimiglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 2, cod. pen.
4 e 5); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 157, secondo comma, cod.
Art. 648, cod. pen.
269492), secondo cui, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
269492), secondo cui, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro
e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITELLARO GIUSEPPINA nato a MILENA il 24/01/1969 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppina Vitellaro; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 157, secondo comma, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492), secondo cui, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale e che, di conseguenza, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo, come correttamente considerato nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i