Criminal appeal dismissed because discretionary sentencing discretion on victim harm cannot be reviewed by the Court of Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Riccardo Catanzaro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Catanzaro challenged the lower court's refusal to recognize a specific mitigating circumstance regarding the special lowness of the harm caused to the victim. The court ruled that such discretionary assessments of victim injury fall outside the scope of cassation review unless the reasoning is logically or legally flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 c.p.; The Court of Cassation cannot review the discretionary assessment of the special lowness of harm to the victim in criminal sentencing decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO RICCARDO nato a PALERMO il 11/08/1987 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Riccardo Catanzaro; osservato che l'unico motivo di ricorso,con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l'argomentazione posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio2