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Ordinanza — n. 8877/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because discretionary sentencing discretion on victim harm cannot be reviewed by the Court of Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8877/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Riccardo Catanzaro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Catanzaro challenged the lower court's refusal to recognize a specific mitigating circumstance regarding the special lowness of the harm caused to the victim. The court ruled that such discretionary assessments of victim injury fall outside the scope of cassation review unless the reasoning is logically or legally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.; The Court of Cassation cannot review the discretionary assessment of the special lowness of harm to the victim in criminal sentencing decisions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion victim harm assessment special lowness of harm cassation review limits ricorso per risarcimento danni accertamento dell'ammontare del danno indennità per il danno soggettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
Letto il ricorso di Riccardo Catanzaro; osservato che l'unico motivo di ricorso,con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
284868; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO RICCARDO nato a PALERMO il 11/08/1987 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Riccardo Catanzaro; osservato che l'unico motivo di ricorso,con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l'argomentazione posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio2