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Ordinanza — n. 8876/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding motivation and recidiva under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8876/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Arcangelo Roberti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision on three grounds: the accuracy of the responsibility declaration, the denial of generic mitigating circumstances, and the recognition of contested recidiva. The court rejected these arguments as lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, noting that the first and third grounds merely repeated appellate arguments without critical analysis, while the second was unsupported by established case law.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal must be specific and critical; generic complaints regarding the motivation of the judgment or the denial of mitigating circumstances are inadmissible if they do not identify decisive errors or travisamenti of processual emergencies.

Parole chiave

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lack of specificity appeal generic grounds inadmissibility recidiva contestation mitigating circumstances denial Art. 581 c.p.p. motivi di revisione difetto di motivazione lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
3); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si deduce l'erroneo riconoscimento della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 582 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
3); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si deduce l'erroneo riconoscimento della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTI ARCANGELO nato a PALERMO il 12/07/1974 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arcangelo Roberti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si deduce l'erroneo riconoscimento della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis