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Ordinanza — n. 8875/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grievances lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8875/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the first ground was generic and lacked specific elements as required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The second ground failed due to a lack of critical analysis regarding the lower court's reasoning, while the third ground was deemed unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 54 c.p.; The appeal is inadmissible if grievances are generic without specific factual or legal elements, or if they lack a critical analysis of the lower court's reasoning and are manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances Article 581 c.p.p. lack of specificity Article 54 c.p. motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso di Alfonso Fallea; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 54 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Alfonso Fallea; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 54 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLEA ALFONSO nato a AGRIGENTO il 14/04/1994 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alfonso Fallea; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte; che, invero, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l'autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato in relazione all'art. 54 cod. pen., è privo di concreta specificità in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazionì poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep, 2016, Petrache, Rv. 265888), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 1); osservato che l'ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi orilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, ovvero all'assenza di elementi positivi,come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis