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Ordinanza — n. 8874/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specificity and infounded generic mitigation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8874/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ibrahim Michel Camara inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on liability and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these claims, noting the first ground lacked concrete specificity and the second was unsupported by established case law regarding the necessity of considering all favorable elements.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding factual misinterpretations or is manifestly unfounded, as the appellate court need not re-evaluate all evidence but only address specific, decisive errors or the absence of positive elements for mitigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity generic mitigation appellate review court costs Cassa delle ammende procedural defect mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMARA IBRAHIM MICHEL nato il 09/09/1999 avverso la sentenza del 22/05/2023 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ibrahim Michel Camara; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione,come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23