Criminal appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 c.p.p. due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground raised lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Franco Melaragni, failed to provide punctual legal justifications or specific references to the lower court's reasoning regarding his alleged criminal responsibility. Consequently, the court ruled that the appellate judge could not exercise its supervisory role without these precise arguments, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific legal justifications and references to the contested act's reasoning, preventing the appellate judge from identifying the merits of the objection.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELARAGNI FRANCO nato a PIANSANO il 06/10/1946 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Franco Melaragni; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio2024 Il Consigliere estensore Il Presidente