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Ordinanza — n. 8871/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing discretion regarding attempted crime and minor damage mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8871/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the challenge to the appellate court's sentencing discretion. The appellant argued for a reduced sentence based on the attempted crime classification and the lack of a specific minor damage mitigation, but the court found these grounds legally insufficient. The decision rests on the principle that judges exercise discretion in sentencing attempts and overall damage assessment without requiring a new calculation or special mitigation recognition.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.: The Court of Cassation holds that appellate judges exercise discretionary power in sentencing attempted crimes and assessing overall damage, and such decisions are immune from illegitimacy review unless vitiated by defects.

Parole chiave

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sentencing discretion attempted crime minor damage mitigation appellate review inadmissible appeal diritto alla disconnessione licenziamento per motivi economici licenziamento collettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Letto il ricorso di Mohamed Hussein Alil; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la quantificazione della pena in relazione all'art. 56 cod.
Art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
4 e 5); osservato che l'ulteriore motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 133 cod. pen.
279689); che, nella specie, individuata la pena nell'ambito della cornice edittale della fattispecie tentata ed in misura inferiore a quella originaria, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 56 cod. pen
Letto il ricorso di Mohamed Hussein Alil; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la quantificazione della pena in relazione all'art. 56 cod.
art. 133 cod. pen
279689); che, nella specie, individuata la pena nell'ambito della cornice edittale della fattispecie tentata ed in misura inferiore a quella originaria, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 29545 del 07/10/2020, Mustafa
Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIL MOHAMED HUSSEIN nato il 03/06/1996 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohamed Hussein Alil; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la quantificazione della pena in relazione all'art. 56 cod. pen., non è consentito ed è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, in caso di riqualificazione della fattispecie in forma tentata, il giudice dell'appello non è tenuto ad operare la diminuzione sulla pena stabilita dal primo giudice per il corrispondente delitto consumato, dovendo determinare la stessa ex novo nell'ambito della diversa e minore forbice edittale prevista per il tentativo, ferma la necessità di applicare comunque una riduzione rispetto alla pena originaria (Sez. 6, n. 29545 del 07/10/2020, Mustafa, Rv. 279689); che, nella specie, individuata la pena nell'ambito della cornice edittale della fattispecie tentata ed in misura inferiore a quella originaria, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5); osservato che l'ulteriore motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l'argomentazione posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immune da vizi(Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868;

Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), come avvenuto nel caso dispecie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i