Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing discretion and minor offense criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simone Perini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the lack of acquittal for minor offense exclusion and the denial of a specific mitigating circumstance. The court ruled that the first ground was unfounded based on established case law regarding the assessment of minor offenses, while the second ground sought a re-evaluation of evidence outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 62, para. 1, no. 4 cod. pen.: Appeals challenging the application of minor offense exclusion or specific mitigating circumstances are inadmissible if they do not identify specific and decisive distortions of procedural emergencies, as they merely request a re-evaluation of facts or evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERINI SIMONE nato a CIVITANOVA MARCHE il 29/08/1989 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto ìl ricorso di Simone Perìni; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata gìurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitatole ragioni del loro convincimento (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 g