Cassation court dismisses appeal regarding lack of acquittal and generic mitigating circumstances under Italian Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gianni Del Gatto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the lower court's refusal to acquit him under Article 131-bis and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that the first ground was unfounded based on established precedent requiring only relevant criteria for assessing minor offense exclusions, while the second ground was barred from reaching the cassation level due to the lower court's sufficient reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, 133 cod. pen.; The judgment on the minor offense exclusion need not examine all evaluation elements, requiring only the indication of those deemed relevant, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the court references decisive factors without considering every element.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GATTO GIANNI nato a FERMO il 01/04/1971 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gianni Del Gatto; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., e l'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23