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Ordinanza — n. 8867/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest when final penalty is lower than agreed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8867/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Sessa inadmissible for lack of interest. Sessa challenged a lower appellate court's sentence for being inconsistent with a prior settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the imposed penalty was already lower than the agreed amount, any favorable outcome in a retrial would not change the result, rendering the appeal futile.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal challenging a sentence's inconsistency with a settlement agreement is inadmissible if the final penalty imposed is lower than the agreed amount, as no favorable outcome is possible in a retrial.

Parole chiave

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lack of interest settlement agreement inadmissible appeal criminal procedure code final penalty retrial outcome procedural dismissal adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Letto il ricorso di Antonino Sessa; ritenuto cheil ricorso, con il quale si contesta la difformità della sentenza rispetto all'accordo intervenuto tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
pen., è inammissibile per carenza d'interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
art. 599-bis cod. proc. pen
Letto il ricorso di Antonino Sessa; ritenuto cheil ricorso, con il quale si contesta la difformità della sentenza rispetto all'accordo intervenuto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile per carenza d'interesse ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SESSA ANTONINO nato a CATANIA il 12/12/1986 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonino Sessa; ritenuto cheil ricorso, con il quale si contesta la difformità della sentenza rispetto all'accordo intervenuto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile per carenza d'interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto, essendo stata irrogata una pena finale inferiore a quella concordata, l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024