Criminal appeal dismissed for lack of specificity and disordered arguments under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments and a disordered presentation. The appellant failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as the grounds were generic and did not provide a reasoned critique of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; The appeal must contain specific and reasoned arguments; generic, disordered, or unsubstantiated grounds render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MECE XHULJANO nato il 15/08/1988 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Xhuljano Mece; considerato che il ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, sia nel contenuto che nella forma, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo per la loro genericità,come indeterminatezza, ma anche per l'esposizione disordinata e caotica degli stessi, nonché per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti giuridici (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio