Cassation court dismisses appeal for double jeopardy violation and inadmissible new evidence claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Sabato Prevete inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first two grounds challenging the recidivism conviction based on omitted witness testimony were unfounded as they did not affect the sentence's completeness. The third ground, alleging a violation of double jeopardy principles and the introduction of new video evidence, was rejected because it violated the limits of the devolutive principle by bypassing the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violation of the principle of double jeopardy or the introduction of new decisive evidence bypasses the appellate court, thereby violating the limits of the devolutive principle and improperly expanding the scope of cognizione in the cassation stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREVETE GIOVANNI SABATO nato a MILANO il 07/08/1986 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Sabato Prevete ; ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, deducendo il travisamento della prova e la mancanza di dolo, sono manifestamente infondati poiché l'asserita omessa valutazione del teste Schintu, non incide sulla completezza e linearità della sentenza impugnata, complessivamente valutata, che a pag. 5 ha indicato le circostanze di fatto dalle quali dedurre la consapevolezza del Prevete della provenienza delittuosa del bene e che hanno consentito di superare l'argomentazione difensiva in base alla quale l'imputato avrebbe prelevato il motociclo in quanto identico a quello chiesto in prestito all'amico; considerato che il motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di lesioni volontarie deducendo per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per omessa valutazione di una prova decisiva ( un video fornito dalla difesa), non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2