Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to the appellant's voluntary waiver of the right to appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Ayoub Salhi inadmissible because the appellant personally withdrew the lawsuit. The court noted that this withdrawal constitutes an irrevocable and binding declaration of abandonment of the legal challenge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589 cod. proc. pen.; A voluntary waiver of appeal by the appellant renders the legal action inadmissible due to lack of interest, as such abandonment is irrevocable and requires no specific formalities beyond clear expression of intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALHI AYOUB nato il 27/07/1993 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ayoub Salhi; considerato che è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso personalmente sottoscritta dal ricorrente; rilevato che il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse e che la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Ritenuto che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2,n. 4452 del 08/01/2019,Ry. 274736 - 01; Sez. 1, n. 13607 del 2010, Rv. 249916); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro P0,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 300,tic, spese processuali e della somma di euro ~a- in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembr