Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of formal legal censure and assertion of alternative facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio Guerra's appeal against the Second Instance Court's conviction for threats inadmissible. Guerra argued for a violation of criminal law and procedural defects regarding sentencing discretion, but the court found these arguments lacked the required formal legal censure. Consequently, the appeal was rejected as it merely proposed an alternative factual assessment rather than challenging the legal basis of the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to contain formal legal censure and instead asserts alternative facts or requests a different factual appreciation without challenging the legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA ANTONIO nato a AVERSA il 26/09/1979 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonio Guerra ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; ritenuto che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso - con cui rispettivamente si denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato e alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - non contengono rituali censure di legittimità ma prospettano, peraltro per il tramite di allegazioni assertive, un alternativo apprezzamento delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) in ordine all'espressione minatoria dell'imputato e all'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive (cfr. art. 58 L. 689/1981); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i