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Ordinanza — n. 8853/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for aggravated assault and property damage as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8853/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Maurizio Moro inadmissible, confirming his conviction for aggravated attempted and consummated injuries and property damage. The court found the appellant's arguments regarding the use of means and provocation to be manifestly unfounded or failing to meet the strict requirements for admissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates already rejected allegations without presenting a new legal argument or a specific challenge to the evidence, or if it is manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated assault property damage provocation defense court costs danneggiamento d'impianti elettrici danneggiamento reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 83 cod. pen.
Rilevato che Maurizio Moro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di lesioni personali tentate e consumate nonché di danneggiamento; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione dell'art. 83 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
terzo motivo); ritenuto che il quarto motivo - che assume la violazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen.
- è patentemente generico in quanto, al di là dei richiami normativi, si limita ad assumere la «palmare evidenza» dei presupposti applicativi della norma citata, il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto che il quinto motivo - che denuncia la violazione dell'art. 62, comma 1, n.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 83 cod. pen
Rilevato che Maurizio Moro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di lesioni personali tentate e consumate nonché di danneggiamento; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione dell'art. 83 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
terzo motivo); ritenuto che il quarto motivo - che assume la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
in relazione - è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare allegazioni già disattese con una motivazione congrua (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 5, n. 3017 del 09/10/2019, Fiumidoro
Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORO MAURIZIO nato a TORRICELLA SICURA il 03/11/1963 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; cé7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Maurizio Moro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di lesioni personali tentate e consumate nonché di danneggiamento; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione dell'art. 83 cod. pen. in relazione - è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare allegazioni già disattese con una motivazione congrua (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), atteso che l'imputato (per quel che rileva con riferimento alla censura in discorso) è stato ritenuto responsabile: del delitto di danneggiamento per aver attinto la vettura del medesimo offeso non con il mattone da lui lanciato al fine di colpire quest'ultimo ma per aver subito «tirato un altro mattono contro» il veicolo; e, quanto alle tentate lesioni personali per aver scagliato un primo mattone verso l'offeso, il quale non è stato colpito sol perché «ha schivato il colpo»; ragion per cui nell'uno e nell'altro caso non consta alcun errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato (che non può ricorrere allorché la condotta idonea e diretta in modo non equivoco a cagionare la lesione alla persona offesa non la produca perché questa riesce a sottrarvisi); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso - che denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - non contengono censure di legittimità poiché prospettano un'alternativa ricostruzione del fatto per il tramite di enunciati assertivi (volti a compendiare le risultanze processuali) senza addurre ritualmente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e, nel resto, sono manifestamente infondati poiché si dolgono della mancata valorizzazione, a confutazione della deposizione della persona offesa, delle sole dichiarazioni dell'imputato (cfr. secondo motivo;

Sez. 5, n. 3017 del 09/10/2019 - dep. 2020, Fiumidoro, Rv. 278147 - 01) e, in contrasto con il dato normativo, negano alla persona offesa la qualità di testa (cfr. terzo motivo); ritenuto che il quarto motivo - che assume la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è patentemente generico in quanto, al di là dei richiami normativi, si limita ad assumere la «palmare evidenza» dei presupposti applicativi della norma citata, il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto che il quinto motivo - che denuncia la violazione dell'art. 62, comma 1, n.

2. cod. pen. - è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione, perorando un diverso apprezzamento del compendio in atti, atteso che: «ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di 2 cf ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale» (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377 - 01); e la Corte di merito ha chiarito in maniera congrua e logica le ragioni per cui ha escluso che nella specie ricorresse un fatto ingiusto della persona offesa, richiamando la deposizione del teste Centinaro (che ha riferito di essersi recato con la persona offesa, sindaco del comune in discorso, nei pressi dell'alloggio provvisorio dell'imputato non per disattivare l'erogazione dell'elettricità a quest'ultimo ma per la mera disattivazione provvisoria di un lampione dell'illuminazione pubblica malfunzionante); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C