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Ordinanza — n. 8850/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fact-based, ordering costs for inadmissible criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8850/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for alternative factual reconstructions and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely restated facts already decided by the lower court without challenging the evidence or reasoning. Consequently, the appeal was rejected for being generic and versato in fatto, violating procedural requirements for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 59, 62-bis, 616 c.p.p.; Appeals must not merely restate facts or generic arguments but must specifically challenge the reasoning and evidence of the lower court decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument versato in fatto procedural costs criminal appeal abuso di materiali prova insufficiente dell'aggravamento clinico infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 59 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 62 -bis cod.
Art. 616 c.p.p.
271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod.
art. 62 -bis cod. pen
268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., in forza dei quali già il Tribunale ne aveva escluso i presupposti ed esponendo in maniera non certo illogica il motivo per cui non ha considerato fondata la prospettazione difensiva (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTIA DAVIDE nato a ALBENGA 11 14/08/1983 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Davide Mattia ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di lesioni personali, commessi in concorso (artt. 110, 582 e 585 cod. pen.); ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta la violazione degli artt. 59 e 585 cod. pen. - è del tutto generico e versato in fatto poiché ha perorato una alternativa ricostruzione dell'accaduto (in particolare, in relazione all'utilizzo da parte di altro soggetto del manico di scopo per porre in essere l'azione lesiva, negando che il ricorrente ne avesse conoscenza), così prospettando irritualmente in questa sede di legittimità il difetto dei presupposti per porre a carico del Mattia la circostanza aggravante de qua senza neppure addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. - è parimenti versato in fatto e generico, poiché si è limitato ad indicare gli elementi, già dedotti innanzi alla Corte di merito, in forza dei quali avrebbero dovuto essere concesse le circostanze attenuanti generiche, senza confrontarsi in alcun modo con l'iter della sentenza impugnata che ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso in parte qua l'appello, richiamando gli elementi, contemplati dall'art. 133 cod. pen., in forza dei quali già il Tribunale ne aveva escluso i presupposti ed esponendo in maniera non certo illogica il motivo per cui non ha considerato fondata la prospettazione difensiva (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de