Criminal appeal dismissed for generic grounds and failure to challenge factual basis of fraud conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Damiano inadmissible due to its generic nature and failure to substantiate factual challenges. Damiano argued for alternative fact reconstructions regarding the fraudulent bankruptcy without alleging specific evidence misinterpretation, while the court found his arguments merely reiterated prior reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Damiano was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds or fails to provide specific factual challenges to the lower court's reasoning and evidence assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATORE DAMIANO nato a PESCARA il 02/01/1981 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salvatore Damiano ricorre avverso la sentenza in data 2 maggio 2023 con cui la Corte d'appello dell'Aquila ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è del tutto generico e versato in fatto poiché ha prospettato una alternativa ricostruzione dei fatti (richiamando le vicende della fallita Eurorottami s.r.I., indicando la destinazione data alle somme e a una vettura nella disponibilità di essa e assumendo che l'imputato avrebbe consegnato la documentazione contabile di cui disponeva), così negando irritualmente in questa sede la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti, senza neppure addurre il travisamento della prova, e - quanto alle attenuanti generiche - richiamando quanto già esposto, in tal modo non muovere effettive censure all'iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così