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Sentenza — n. 8844/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls defamation conviction because the victim remitted the complaint, extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8844/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for defamation without remanding the case. The defendant argued the crime had expired or lacked critical defenses, but the court focused on the victim's April 2023 remission of the complaint. Since this remission extinguished the criminal offense, the conviction and civil penalties were legally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 152 c.p.: The remission of the complaint extinguishes the crime, requiring the higher court to declare the extinction and annul the conviction, thereby invalidating all related civil dispositions.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime defamation conviction annulment without remand civil dispositions invalidity perseguimento penale per diffamazione ritiro della querela penale ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
276138 - 01); dunque, ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 152 c.p.
Art. 340, comma 4 c.p.p.
Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi porre a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod.
art. 129 cod. proc. pen
276138 - 01); dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 578 cod. proc. pen
pen.; - «l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili», senza che operi «la previsione dell'art. 578 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi
227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv.
Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti
19675/2019, cit., che richiama Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv.
Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci
Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv.
Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini
257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
229400 - 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti).
Sez. 5, n. 19675/2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARTOLOMUCCI GENNARO nato a CASERTA il 08/10/1945 avverso la sentenza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 dicembre 2022 il Tribunale di Cagliari ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di Pace di Cagliari aveva affermato la responsabilità di Gennaro Bartolomucci per il reato di diffamazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili.

2. Avverso la pronuncia di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali sono stati dedotti: la remissione della querela da parte della persona offesa Anna Rita Salaris e la contestuale accettazione del Bartolomucci (primo motivo); la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'intervenuta prescrizione del reato (secondo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della scriminante del diritto di critica (terzo e quarto motivo).

3. Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbite le ulteriori censure. Difatti: - la remissione della querela (in data 20 aprile 2023) determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01); dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art.152 cod. pen.; - «l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili», senza che operi «la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen.» poiché «l'obbligo, previsto in detta norma, per il giudice dell'impugnazione, di decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, è circoscritto ai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione» (Sez. 5, n. 19675/2019, cit., che richiama Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01;

Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti). Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi porre a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.