Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest lack of logical foundation regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mohamed Ali Zidi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zidi argued that the lower court's reasoning regarding his criminal liability for causing a facial scar was manifestly illogical. The court rejected this claim, finding the appellate court's motivation sufficiently logical based on expert testimony confirming the scar's impact on the victim's facial harmony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged lack of motivation or illogical reasoning is manifestly unfounded, as the lower court's decision must be assessed based on the evidence and expert findings presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIDI MOHAMED ALI (CUI 05DZIG2) nato il 27/04/1995 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Mohanned Ali Zidi ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Parma, che ne aveva affermato la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 582 e 583-quinquies, entrambi aggravati ex art. 585 cod. pen. (capo A), nonché per la contravvenzione di cui agli artt. 4 I. 110/1975 e 61, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo B), riducendo la pena a lui irrogata e confermando le residue statuizioni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 583-quinquies cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto in maniera non manifestamente illogica (alla luce, anzitutto, di quanto riscontrato dal perito nominato dallo stesso Collegio di appello) del fatto che la condotta dell'imputato abbia prodotto sul volto della persona offesa una cicatrice che ne turba l'armonia (cicatrice descritta compiutamente in sentenza, dando conto pure della sua collocazione sul viso della persona offesa) e il ricorso non ha neppure addotto il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co