Cassation court dismisses appeal as inadmissible for lacking specific legal grounds and generic factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of convictions for continued crimes, arguing insufficient evidence regarding vehicle ownership and requesting generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as they failed to meet the strict requirements for admissibility in a cassation proceeding, citing established precedents on factual reconstruction and discretionary sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely proposes an alternative factual reconstruction without specific legal grounds or offers generic complaints regarding sentencing discretion that were not properly raised at the trial level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORTINO SALVATORE nato a MILANO il 02/05/1960 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salvatore Soffino ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reati continuati di cui agli artt. 48, 479 e 81 cpv cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che censura la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - prospetta irritualnnente in questa sede di legittimità un'alternativa ricostruzione dei fatti sulla scorta un diverso apprezzamento del compendio probatorio (assumendo l'insufficienza del carteggio relativo al passaggio di proprietà di una sola autovettura apparente temete riferibile all'imputato), non muovendo pertanto compiute censure di legittimità alla motivazione (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) che ha esplicitato le ragioni poste a sostegno della responsabilità dell'imputato per i falsi in contestazione (evidenziando la convergenza di più elementi, quali l'elevato numero di vetture di cui l'imputato è risultato intestatario in assenza di mezzi economici e di patente di guida, la circostanza che due dei veicoli fossero nella disponibilità di altri soggetti che si sono dati alla fuga al fine di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine; e rimarcando che non consta che l'imputato abbia mai denunciato il furto o lo smarrimento del proprio documento, necessario per ottenere le carte di circolazione, né addotto di non disporne); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni a sostegno di tale statuizione, in particolare dando conto non solo dell'assenza di elementi meritevoli di favorevole valutazione, profilo che non può qui essere censurato sulla scorta delle assertive allegazioni in fatto del ricorso, ma anche dei suoi precedenti penali, elemento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) rispetto al quale non è stata sollevata alcuna doglianza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.