Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8839/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against counterfeit goods conviction for generic factual complaints and lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8839/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Liu Wanglong inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant argued that the conviction for counterfeiting was unfounded and lacked proper reasoning regarding mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic grievances on facts and an unfounded denial of the lower court's logical justification based on the scale of the crime and the defendant's record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 49, comma 2; Art. 474, comma 2; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on generic assertions of gross negligence or a denial of reasoning is inadmissible if the lower court provided a congruous and logical exposition of the facts and discretionary considerations.

Parole chiave

Generato dall'IA
counterfeit goods conviction inadmissible appeal generic factual complaints lack of reasoning discretionary sentencing legal fees and fine Italian criminal procedure confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 49, comma 2 cod. pen.
Art. 474, comma 2 cod. pen.
Rilevato che Wanglong Liu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 474, comma 2, cod.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
pen., assumendo l'inoffensività del fatto - ha irritualmente prospettato in questa sede di legittimità mere doglianze in punto di fatto ed è generico poiché ha assunto della grossolanità del falso in maniera del tutto assertiva (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIU WANGLONG nato il 18/08/1979 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Wanglong Liu ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 474, comma 2, cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha dedotto la violazione degli artt. 49, comma 2 e 474, comma 2, cod. pen., assumendo l'inoffensività del fatto - ha irritualmente prospettato in questa sede di legittimità mere doglianze in punto di fatto ed è generico poiché ha assunto della grossolanità del falso in maniera del tutto assertiva (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denuncia la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni a sostegno di tale statuizione, in particolare dando conto dell'assenza di elementi meritevoli di favorevole valutazione, della quantità degli oggetti contraffatti e dei precedenti penali, anche specifici, riportati dall'imputato, così indicando gli elementi (rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen.) che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così