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Ordinanza — n. 8837/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; failure to prove procedural invalidity affected trial outcome.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its generic nature, failing to demonstrate how alleged procedural errors impacted the trial's evidentiary assessment. The appellant claimed the victim's interrogation lacked required warnings under Article 64 of the Code of Criminal Procedure, yet the lower court confirmed the conviction based on consistent testimony and medical records. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 64, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In cassation appeals alleging procedural invalidity, the appellant must specifically demonstrate how the alleged defect influenced the overall evidentiary assessment; generic complaints without this link render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds procedural invalidity evidentiary assessment inadmissible appeal court costs and fine dichiarazioni inverosimili difetto di motivazione prove irrilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 64, comma 3, cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'inosservanza di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità, poiché l'escussione della persona offesa non sarebbe stata preceduta dagli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro
Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRACUSA FRANCESCO nato a ACIREALE il 24/10/1975 avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Siracusa ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'inosservanza di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità, poiché l'escussione della persona offesa non sarebbe stata preceduta dagli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. nonostante fosse imputata «in analogo procedimento a parti inverse» - è generico perché: - «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali [...], pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo» chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr.

Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); - la sentenza impugnata ha dato conto della perfetta corrispondenza al narrato della persona offesa di quanto rassegnato dalla teste Veronica Tropea (evidenziando come ella abbia assistito all'intero svolgersi dell'aggressione) ed ha richiamato, altresì, la documentazione medica acquisita (inerente alle lesioni patite dall'offeso); - e sotto tale profilo il ricorso è del tutto carente poiché nulla ha esposto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co