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Sentenza — n. 8833/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for aggravated assault due to lack of private prosecution complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8833/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment without remittal because the underlying crime lacked the required private prosecution complaint. The defendant argued the appeal court erred by excluding an aggravating circumstance, but the court found the offense was only procedible if a complaint was filed. Since no complaint was presented, the criminal action could not proceed, rendering the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 585 cod. pen.; Art. 576 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When a crime is procedible only upon private complaint and no such complaint exists, the judgment convicting the defendant must be annulled without remittal.

Parole chiave

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private prosecution requirement aggravated assault procedibility of criminal action annulment without remittal lack of complaint caso di rigore personale lesione al piede inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 585 cod. pen.
Con sentenza del 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame interposto da Pietro Giovanni Pappalardo, in parziale riforma della pronuncia in data 6 ottobre 2017 del Tribunale di Catania, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. in relazione all'art.
Art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen.
in relazione all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto continuato di lesioni personali (art.
Art. 582, comma 2 cod. pen.
pen., ha rideterminato in mitius la pena e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto continuato di lesioni personali (art. 582 cod.
Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Ne consegue che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod.
art. 585 cod. pen
Con sentenza del 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame interposto da Pietro Giovanni Pappalardo, in parziale riforma della pronuncia in data 6 ottobre 2017 del Tribunale di Catania, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen.
art. 582 cod. pen
pen., ha rideterminato in mitius la pena e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto continuato di lesioni personali (art. 582 cod. pen.), per aver cagionato alle persone offese malattie giudicate guaribili in cinque e quindici giorni.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO PIETRO GIOVANNI nato a ACI CATENA il 24/06/1978 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania, a seguito del gravame interposto da Pietro Giovanni Pappalardo, in parziale riforma della pronuncia in data 6 ottobre 2017 del Tribunale di Catania, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. in relazione all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto continuato di lesioni personali (art. 582 cod. pen.), per aver cagionato alle persone offese malattie giudicate guaribili in cinque e quindici giorni.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha denunciato: - l'omessa pronuncia sulla chiesta dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, prospettata con il gravame che aveva perorato l'esclusione della detta circostanza aggravante (primo motivo); - il difetto della condizione di procedibilità, proprio in ragione dell'esclusione della circostanza aggravante (secondo motivo).

3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. In ragione dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. in relazione all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., i reati in contestazione - tenuto conto della durata non superiore a venti giorni della malattia cagionata - sono in effetti procedibili a querela (e ciò già alla luce del disposto dell'art. 582, comma 2, cod. pen., anteriore alla novella ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; e non consta che le persone offese l'abbiano sporta. Ne consegue che - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Cos