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Ordinanza — n. 8832/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against peace court sentencing for minor offenses due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Constantina Bujenita and Gherasim Istrate inadmissible. The appellants challenged a peace court judgment confirming their liability for offenses punishable by fines and ordering them to pay civil damages and litigation costs. The court ruled that appeals against peace court decisions are strictly limited to specific statutory grounds, which these arguments did not meet, and that the lower court correctly adjusted litigation costs after the private parties waived state-funded legal representation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against peace court judgments are admissible only for specific statutory grounds; failure to comply renders the appeal inadmissible, resulting in the dismissal of the appeal and the condemnation of the appellants to pay litigation costs and a fine.

Parole chiave

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peace court appeals procedural inadmissibility litigation costs private legal aid Cassation procedure minaccia nel diritto penale sanzione penale proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.;ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.
Art. 52, comma 2, lett. a), d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274
pen., che è punito con la sola pena della multa (e, dunque, ex art. 52, comma 1, cit., deve essere sanzionato a mente del disposto del precetto codicistico appena richiamato), che deve essere qui rettificato ex art.
Art. 619, comma 1, cod. proc. pen.
52, comma 1, cit., deve essere sanzionato a mente del disposto del precetto codicistico appena richiamato), che deve essere qui rettificato ex art. 619, comma 1, cod.
Art. 83 e 110, comma 3, d.p.r. 115/2002
Art. 130, comma 2, cod. proc. pen.
115/2002, in ragione dell'ammissione di tutte le parti private al patrocinio a spese dello Stato, ossia ad emendare un errore ex art. 130, comma 2, cod. proc. pen. contenuto nella prima pronuncia, a fronte di un'impugnazione non inammissibile (cfr.
art. 592 cod. proc. pen
274); ritenuto che il secondo motivo di ricorso dell'Istrate e il primo motivo di ricorso della Bujenita, del medesimo tenore, con cui si denuncia la violazione dell'art. 592 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.;ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20552 del 06/03/2019, Farsane
Sez. 6, n. 20552 del 06/03/2019, Farsane, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUJENITA CONSTANTINA nato a GALATI( ROMANIA) il 21/04/1968 ISTRATE GHERASIM nato il 27/09/1985 avverso la sentenza del 17/11/2022 del TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Costantina Bujenita e Gherasim Istrate ricorrono avverso la sentenza con cui il Tribunale di Sciacca, che ne ha confermato la responsabilità, rispettivamente, per i reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen. e la condanna alle pene ritenute di giustizia e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile; e ha eliminato la condanna dei medesimi imputati, contenuta nella pronuncia di primo grado, alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile; rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse dell'Istrate è inammissibile in quanto - al di là dell'erroneo riferimento da parte del Tribunale alla regola posta dall'art. 52, comma 2, lett. a), d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, a proposito della pena irrogata all'imputato, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., che è punito con la sola pena della multa (e, dunque, ex art. 52, comma 1, cit., deve essere sanzionato a mente del disposto del precetto codicistico appena richiamato), che deve essere qui rettificato ex art. 619, comma 1, cod. proc. pen. - nel caso in esame: il Tribunale ha confermato la pena di euro 300 di multa affermandone la prossimità al minimo edittale ed evidenziandone la misura non eccessiva; la pena in discorso rientra nello spazio edittale previsto dall'art. 612, comma 1, cit. (che prevede la multa fino a euro 1.032) e, dunque, non può dirsi irrogata in violazione di legge (né può dirsi illegale); la motivazione posta a fondamento della detta determinazione non può qui essere sindacata in quanto contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274); ritenuto che il secondo motivo di ricorso dell'Istrate e il primo motivo di ricorso della Bujenita, del medesimo tenore, con cui si denuncia la violazione dell'art. 592 cod. proc. pen. per essere stati gli imputati condannati al pagamento delle spese processuali relative al grado di appello, è manifestamente infondato in quanto: il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando in toto il gravame, essendosi limitato ad eliminare la condanna degli imputati - contenuta nella sentenza impugnata -alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile costituita richiamando il disposto degli artt. 83 e 110, comma 3, d.p.r. 115/2002, in ragione dell'ammissione di tutte le parti private al patrocinio a spese dello Stato, ossia ad emendare un errore ex art. 130, comma 2, cod. proc. pen. contenuto nella prima pronuncia, a fronte di un'impugnazione non inammissibile (cfr.

Sez. 6, n. 20552 del 06/03/2019, Farsane, Rv. 275734 - 01); rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena osservato, quanto esposto nelle memorie in data 5 e 6 novembre 2023 presentate dai difensori degli imputati, con la quale sono state reiterate le allegazioni contenute nei ricorsi, a sostegno della denunciata violazione dell'art.592 cod. proc. pen.;ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm