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Sentenza — n. 8831/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for use of false act due to statute of limitations expiration on forged photocopies.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8831/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction for Mario Maggio without remanding the case. The defendant argued that the lower court failed to properly address the lack of material offense since the object was merely forged photocopies, not public acts. The court ruled that the statute of limitations had expired seven years and six months after the alleged offense, making the prosecution inadmissible regardless of the particular leniency defense.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161, 489, 131-bis cod. pen.; The statute of limitations extinguishes the criminal offense and prevails over the defense of particular leniency, resulting in the extinction of the crime.

Parole chiave

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statute of limitations criminal offense extinction forged photocopies particular leniency use of false act prescription period criminal procedure uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 489 cod. pen.
pen., segnatamente in relazione all'individuazione del Tribunale competente (primo motivo); - la violazione dell'art. 489 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
con riguardo alla ritenuta offensività del fatto, nonostante oggetto materiale ne fossero delle fotocopie con evidenza contraffatte che non potrebbero qualificarsi atti pubblici (secondo motivo); - la violazione dell'art. 131-bis cod.
art. 489 cod. pen
pen., segnatamente in relazione all'individuazione del Tribunale competente (primo motivo); - la violazione dell'art. 489 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
con riguardo alla ritenuta offensività del fatto, nonostante oggetto materiale ne fossero delle fotocopie con evidenza contraffatte che non potrebbero qualificarsi atti pubblici (secondo motivo); - la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso
Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGGIO MARIO nato il 08/04/1971 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 febbraio 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Mario Maggio per il reato di uso di atto falso.

2. Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali sono stati dedotti: - la violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. e 489 cod. pen., segnatamente in relazione all'individuazione del Tribunale competente (primo motivo); - la violazione dell'art. 489 cod. pen. con riguardo alla ritenuta offensività del fatto, nonostante oggetto materiale ne fossero delle fotocopie con evidenza contraffatte che non potrebbero qualificarsi atti pubblici (secondo motivo); - la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità prevista dalla stessa norma.

2. Ad avviso del Collegio, è dirimente rilevare la non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui ha dedotto che la Corte di merito non ha argomentato compiutamente sulla sussistenza di un falso offensivo nonostante la contraffazione avesse ad oggetto copie fotostatiche evidentemente prive di autenticità. Ne deriva che il termine di prescrizione del reato (commesso il 18 luglio 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e dunque deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato non occorrendo immorare sulle censure relative alla prospettata particolare tenuità del fatto (dato che «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica»: cfr.

Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione