Italian Court dismisses appeal as inadmissible for seeking alternative facts and lacking specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alfredo Bizzarro's appeal against the Second Instance Court's judgment inadmissible. Bizzarro argued for a lighter sentence and challenged the factual finding regarding the objective element of the crime, citing a different witness testimony and the existence of a 2010 balance sheet. The court rejected these arguments because they sought to obtain an alternative fact rather than correct the judgment, and the balance sheet issue was not specific enough to contradict the lower court's reasoning on the absence of accounting records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks to obtain an alternative fact or lacks the necessary specificity to contradict the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIZZARRO ALFREDO nato a NAPOLI il 09/06/1945 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alfredo Bizzarro ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di CSG.-ète-ue-- --Nreo Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale ditaixa ha rideterminato in mitius la durata delle pene accessorie fallimentari e ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato - non è utilmente deducibile in sede di legittimità perché tende ad ottenere una alternativa del fatto (segnatamente alla luce di un diverso apprezzamento della deposizione di Vincenzo Matafora;
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) e, nella parte in cui richiama la redazione del bilancio dell'esercizio 2010, è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dato conto della totale assenza delle scritture contabili, profilo in ordine al quale non viene neppure dedotto il travisamento della prova, senza che possa rilevare in senso favorevole al ricorrente la mera redazione del detto bilancio (che non è oggetto materiale del reato: cfr.
Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 - 03); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così dec