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Sentenza — n. 8828/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls defamation conviction as messages lacked the necessary derogatory charge to be considered offensive.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8828/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Marcello Dereatti for defamation against Jarno Pittoni. The defense argued the court erred in finding the conduct illegal and misapplied the law regarding the right to criticism, while the civil party requested the appeal be declared inadmissible. The court held that the specific email messages, though critical, lacked the derogatory charge required to constitute an offense under Italian defamation law.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.; in defamation cases, the Court of Cassation must assess the concrete context and specific wording of the statements, finding that expressions lacking a derogatory charge do not constitute an offense.

Parole chiave

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defamation conviction right to criticism derogatory charge email messages labor dispute cassation annulment reputation rights perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.
pen.), con i quali ha dedotto: - il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta illiceità della condotta alla luce del compendio probatorio, in particolare in relazione all'esclusione del diritto di critica (primo motivo); - la violazione dell'art. 595 cod.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Il difensore della parte civile ha presentato memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, denunciando l'irrituale denuncia del vizio di motivazione ex art. 606, comma 2-bis, cod.
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il difensore della parte civile ha presentato memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, denunciando l'irrituale denuncia del vizio di motivazione ex art. 606, comma 2-bis, cod.
d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), non potendo essere ritualmente dedotto il vizio di motivazione, ad avviso del Collegio, è dirimente considerare quanto segue.
art. 595 cod. pen
pen.), con i quali ha dedotto: - il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta illiceità della condotta alla luce del compendio probatorio, in particolare in relazione all'esclusione del diritto di critica (primo motivo); - la violazione dell'art. 595 cod. pen.
art. 162-ter cod. pen
I difensori dell'imputato hanno presentato memoria con la quale hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti
Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio
pure Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv.
Sez. 5, n. 42570 del 20/06/2018, Concadoro
Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti
42570 del 20/06/0218, Concadoro, in motivazione) anche alla luce del contesto in cui si inserisce (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv.
Sez. 5, n. 4448 del 16/10/2019, Girolametti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEREATTI MARCELLO nato a UDINE il 16/11/1967 avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21 marzo 2023 il Tribunale di Udine ha confermato la pronuncia in data 3 novembre 2022 con la quale il Giudice di pace di Udine aveva affermato la responsabilità di Marcello Dereatti per il delitto di diffamazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili in favore di Jarno Pittoni.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha dedotto: - il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta illiceità della condotta alla luce del compendio probatorio, in particolare in relazione all'esclusione del diritto di critica (primo motivo); - la violazione dell'art. 595 cod. pen. e il vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e all'esclusione dell'esercizio del diritto di critica (secondo motivo); - il vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e alle statuizioni civili (terzo motivo).

3. Il difensore della parte civile ha presentato memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, denunciando l'irrituale denuncia del vizio di motivazione ex art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., deducendo che con esso è stato perorato un diverso apprezzamento di merito e sono state reiterate censure oggetto di compiuto esame da parte dei Giudici di merito e contestando comunque quanto addotto dall'imputato. I difensori dell'imputato hanno presentato memoria con la quale hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen.

4. Fermo restando che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), non potendo essere ritualmente dedotto il vizio di motivazione, ad avviso del Collegio, è dirimente considerare quanto segue. Deve, anzitutto, ribadirsi che «in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato» (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706).

Nel fare ciò non si può avere esclusivo riguardo 2 ("f all'astratto tenore letterale e semantico delle espressioni ma occorre valutare l'espressione nella sua concreta articolazione e nella sua complessiva portata (Sez. 5 n. 42570 del 20/06/0218, Concadoro, in motivazione) anche alla luce del contesto in cui si inserisce (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573 - 01). Ebbene, alla luce di tali coordinate interpretative, nel caso in esame le espressioni riportate nel messaggio di posta elettronica che l'imputato, collega della persona offesa, ha inviato agli uffici dell'impresa per cui prestavano attività lavorativa — con le quali riferiva che «gli operatori di centrale» gli segnalavano «da parte dell'appuntato Pittoni Jarno un atteggiamento poco collaborativo e spesso in antitesi con le gerarchie di ruolo», soggiungendo che egli «è noto in tutti gli Istituti di Vigilanza come detentore di libero arbitrio, non curante di regole e gerarchie», esprimendo l'opportunità «di non assegnargli servizi con libertà di movimento di qualsiasi genere ma piuttosto in presidi ove si debbano applicare procedure definite e spazi confinati» — non hanno contenuto offensivo poiché difettano, anche alla luce della loro genericità, di una carica dispregiativa tale da essere avvertita nel comune sentire (Sez. 5, n. 4448 del 16/10/2019 - dep. 2020, Girolametti, Rv. 278153 — 01).

Ragion per cui si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il