Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge without specific proof of trial court error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Damiata's appeal against his fraud conviction inadmissible. Damiata argued the lower court lacked motivation regarding subjective elements of the crime but failed to cite specific evidentiary errors or confront the trial court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Criminal Procedure Code, and Damiata was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 111 c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically contest the evidence or reasoning of the trial court, thereby failing to demonstrate a violation of the principle of reasoned judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIATA GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/08/1955 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giuseppe Damiata ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (in particolare, relativamente alla scritture della Ma.Da. Group soc. coop. a r.l. e alla sussistenza) nonché della condotta distrattiva - lungi dal muovere effettive censure all'iter argomentativo esposto nella sentenza impugnata, ha contestato genericamente in questa sede di legittimità la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati senza denunciare il travisamento della prova e senza confrontarsi con gli elementi in forza dei quali i Giudici di merito hanno argomentato sia in relazione alla sussistenza del dolo della bancarotta documentale (indicandone gli elementi sintomatici; cfr. spec. p. 6 della sentenza impugnata) sia in ordine al fatto distrattivo (cfr. spec. pp. 7-8;
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci