Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8824/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against bankruptcy fraud convictions, citing lack of procedural censure and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Maria Fiore Testa and Alessandro Fenaroli inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged the appellate court's mitigation of sentences and conditional suspension for fraud in bankruptcy, but the court found their arguments lacked specific legal censure. The decision relied on established precedents stating that criminal courts cannot re-evaluate bankruptcy declarations and that generic appeals regarding evidence utility are inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 512 c.p.p.: Appeals must contain specific legal censure; generic challenges to evidence utility or alternative fact readings are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals bankruptcy fraud procedural censure generic arguments conditional suspension evidence utility court costs rettifiche finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 512 c.p.p.
art. 512 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
239398 - 01); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di entrambi i ricorsi, lungi dal contenere censure di legittimità hanno prospettato, senza addurre il travisamento della prova, un alternativo apprezzamento del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Sez. 2, n. 46288/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TESTA MARIA FIORE nato a BERGAMO il 18/03/1972 FENAROLI ALESSANDRO nato a SARNICO il 02/04/1964 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Maria Fiore Testa e Alessandro Fenaroli ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto per la prima la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in mitius nei suoi confronti il trattamento sanzionatorio e le ha concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna del certificato del casellario giudiziale; ha rideterminato in mitius la durata delle pena accessorie fallimentari irrogate al secondo; e ha confermato la condanna di entrambi per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato, dato che le Sezioni Unite hanno già chiarito che «il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore» (Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di entrambi i ricorsi, lungi dal contenere censure di legittimità hanno prospettato, senza addurre il travisamento della prova, un alternativo apprezzamento del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) in relazione, rispettivamente, alla sussistenza delle condotte distrattive e della bancarotta fraudolenta documentale, nonché in relazione all'elemento soggettivo; e che il secondo motivo di entrambi i ricorsi è del tutto generico nella parte in cui assume l'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., sia perché ha prospettato in maniera apodittica il difetto dei presupposti di applicabilità della detta norma processuale, sia perché, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicar[n]e, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, [...] l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01), profilo rispetto al quale le impugnazioni sono del tutto carenti; ritenuto che anche il quarto motivo proposto nell'interesse di Maria Fiore Testa non contiene affatto rituali censure di legittimità ma, oltre a perorare una alternativa lettura degli elementi in atti rispetto al concorso dell'imputata nei delitti, deduce il travisamento della prova per il tramite di una indicazione monca e parcellizzata di talune dichiarazioni (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che il quarto motivo proposto nell'interesse di Alessandro Fenaroli è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, dal momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello ha considerato di scarso rilievo, in particolare alla luce della sua collocazione rispetto al tempo dei reati in imputazione, il percorso terapeutico intrapreso dall'imputato, ed ha indicato nella gravità degli specifici fatti da lui commessi, nel suo 2 C":"" " ruolo nella vicenda e nei suoi precedenti penali i dati meritevoli significativi); e il ricorso ha reiterato le medesime allegazioni già disattese; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena osservato, quanto esposto nella memoria in data 7 novembre 2023 presentata nell'interesse degli imputati, con la quale sono state reiterate le allegazioni contenute nei ricorsi; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della