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Ordinanza — n. 8823/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the defendant filed a personal appeal instead of the required formal cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8823/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant, Orazio Grasso, filed a personal petition rather than the formal cassation appeal required by law. Although the lower court had transmitted the case due to a general intent to appeal, the specific procedural rules for revision requests mandate a formal petition, not a personal submission. Consequently, the Court rejected the appeal and ordered the applicant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 634, comma 2, cod. proc. pen.: The principle of conservation of the appeal means does not permit derogations from the formal and substantive rules regulating specific types of appeals; therefore, a personal appeal for revision requests is inadmissible when a formal petition is legally required.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility formal petition requirement personal appeal invalidity revision request procedure court costs and fine domanda di revisione motivi di cassazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 634, comma 2, cod. proc. pen.
280168 - 01); - ragion per cui, a fronte della voluntas impugnationis manifestata con l'«atto di opposizione», correttamente gli atti sono stati trasmessi a questa Corte, atteso che l'ordinanza de qua è ricorribile per cassazione (art. 634, comma 2, cod.
Art. 613, cod. proc. pen.
- che, come esposto, prevede la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione - non consente la proposizione del ricorso personalmente al condannato in deroga alla generale disciplina posta dall'art. 613 cod.
Art. 633, comma 1, cod. proc. pen.
(essendo, invece, consentito, ai sensi dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., di proporre personalmente la richiesta di revisione; cfr.
Art. 616, cod. proc. pen.
199599 - 01); - l'impugnazione è stata proposta personalmente dal Grasso, il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
- che, come esposto, prevede la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione - non consente la proposizione del ricorso personalmente al condannato in deroga alla generale disciplina posta dall'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
199599 - 01); - l'impugnazione è stata proposta personalmente dal Grasso, il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - Bruccoleri
Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004 - Pellegrino
Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022 - Pisano
Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013 - Mana
Sez. 1, n. 3808 del 22/09/1994 - Vitiello
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n.30247 del 26/01/2016 - Failla
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO ORAZIO nato a ACIREALE il 17/09/1981 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che: - Orazio Grasso ha presentato «atto di opposizione» avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Brescia ne ha rigettato la richiesta di revisione relativa al decreto penale di condanna emesso dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 31 luglio 2018; - lo stesso Giudice distrettuale ha trasmesso gli atti a questa Corte per valutare se nella specie possa dirsi proposta impugnazione; premesso che: - ad avviso del Collegio, merita condivisione il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01); - ragion per cui, a fronte della voluntas impugnationis manifestata con l'«atto di opposizione», correttamente gli atti sono stati trasmessi a questa Corte, atteso che l'ordinanza de qua è ricorribile per cassazione (art. 634, comma 2, cod. proc. pen.); ritenuto che l'impugnazione è inammissibile in quanto: - il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (cfr.

Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729 - 01; Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 - 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01); - l'art. 634, comma 2, cit. - che, come esposto, prevede la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione - non consente la proposizione del ricorso personalmente al condannato in deroga alla generale disciplina posta dall'art. 613 cod. proc. pen. (essendo, invece, consentito, ai sensi dell'art. 633, comma 1, cod. proc. pen., di proporre personalmente la richiesta di revisione; cfr.

Sez. 1, n. 3808 del 22/09/1994, Vitiello, Rv. 199599 - 01); - l'impugnazione è stata proposta personalmente dal Grasso, il che esime da ogni ulteriore considerazione; ritenuto il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n.30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.