Italian Supreme Court dismisses appeal for procedural non-compliance regarding violation of non-prosecution cause argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giacomo De Vincenzi's appeal inadmissible for failing to fully confront the lower court's reasoning on the alleged violation of Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued for a cause of non-prosecution, but the Court found the argument did not adequately address the specific facts and intent analyzed by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal must fully confront the reasoning of the judgment under review; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VINCENZI GIACOMO nato a ERICE il 09/08/1977 avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giacomo De Vincenzi ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che - per quel che qui rileva - ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art.217, comma 2, legge fall.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con il quale si prospetta la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. - non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha escluso i presupposti dell'invocata causa di non punibilità anzitutto sulla scorta delle modalità del fatto e dell'intensità del dolo dell'imputato, così correttamente richiamando gli elementi contemplati dall'art. 133, comma 1, cod. pen. cui ha attribuito rilievo (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01) e rendendo un apprezzamento di merito congruo e logico non sindacabile in questa sede, e dunque non ha argomentato soltanto alla luce dei precedenti penali (di cui ha escluso il carattere ostativo), profilo oggetto di censura da parte del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il