Supreme Court annuls conviction for false declaration due to lack of mandatory warnings under Constitutional Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's conviction for false declaration without remanding the case, ruling the factual basis no longer exists. The defendant had previously been convicted for falsely claiming he was not under other proceedings after being asked for information without receiving the mandatory warnings required by law. The Court held that following the Constitutional Court's declaration of unconstitutionality, such unwarned declarations are inadmissible, thereby erasing the criminal act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 495, comma 1 cod. pen.: Following the Constitutional Court's declaration of unconstitutionality, false declarations made by an accused without prior mandatory warnings are inadmissible, meaning the criminal fact no longer subsists.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCI PACIFICI FABIO nato a ARQUATA DEL TRONTO il 06/05/1961 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto da Fabio Ricci Pacifici, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. per aver falsamente dichiarato, nell'udienza di convalida del proprio arresto del 9 maggio 2016, di non essere sottoposto ad altri procedimenti penali.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali ha dedotto: - il vizio di motivazione poiché la Corte di merito avrebbe riproposto l'iter della prima decisione senza dare conto delle allegazioni difensive, fondate sull'istruttoria e in particolare sulla documentazione in atti (primo motivo); - il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico (secondo motivo); - il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo).
3. Ad avviso del Collegio, è dirimente considerare quanto segue. La Corte costituzionale: - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 disp. att.; ed ha chiarito che, «per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative dichiarazioni rese dall'interessato che non abbia ricevuto gli avvertimenti» sono «non utilizzabili nei suoi confronti» ai sensi del successivo comma 3-bis; - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni (Corte cost. n. 111 del 6 aprile 2023).
Ne deriva che sono inutilizzabili le dichiarazioni per cui al Ricci è stato contestato il reato di cui all'art. 495 cod. pen., per l'appunto aventi ad oggetto informazioni di cui all'art. 21 cit., rese (anteriormente all'appena citata pronuncia costituzionale) senza che consti abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cit. prima che esse gli venissero richieste. Ragion per cui si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 22/11/2023.