Italian Court dismisses appeals for lack of specific legal grounds, ruling generic complaints inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Palmieri, Palmieri, and Mansouri inadmissible. The appellants argued that the lower court's judgment lacked motivation and illogically assessed evidence, but the court found these arguments to be generic rather than specific legal challenges. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific legal grounds; generic complaints regarding the assessment of evidence or lack of motivation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALMIERI DOMENICO ITALO nato a SANTOPADRE il 28/07/1949 PALMIERI CINZIA MICHELINA nato a MILANO il 17/11/1973 MANSOURI RAOUF nato il 20/01/1979 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Domenico Italo Palmieri, Cinzia Michelina Palmieri e Raouf Mansouri ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione - lungi dal contenere censure di legittimità, si sostanzia nella generica prospettazione di un diverso, apprezzamento del compendio probatorio senza neppure addurne il travisamento, e segnatamente nella negazione della attendibilità della persona offesa e del coniuge (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso