Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of formal defense and insufficient legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Carla Zandi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Zandi argued the lower court's reasoning was illogical and contradicted the evidence, but the Court found her personal defense submission non-compliant with procedural reforms requiring lawyers. Furthermore, the appeal failed to substantively challenge the evidence or prove the lower court misinterpreted the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals in cassation cannot rely on personal submissions by the party and require a complete legal argument demonstrating the distortion of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANDI CARLA nato a MOLINELLA il 19/05/1974 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; cr.f.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Carla Zandi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; rilevato che è irrituale, e non può qui essere apprezzata, la memoria presentata personalmente dall'imputata (cfr. Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Laudati, Rv. 276782 - 01: «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamentano l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione e il travisamento delle risultanze processuali poste alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, non contiene effettive censure di legittimità poiché ha prospettato un'alternativa ricostruzione del fatto senza dedurre compiutamente il travisamento della prova (che non può essere ritualmente denunciato mediante il generico rimando alla denuncia sporta dalla Zandi nei confronti della parte civile), in particolare contestando l'esclusione della credibilità della stessa Zandi ed adducendo la plausibilità della sua ricostruzione rispetto alla narrazione della persona offesa, ad avviso della difesa inverosimile (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. (I, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,itricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d