Cassation court dismisses appeal as inadmissible for new factual issues and excessive factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alfonso Guerra inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new factual assessment regarding the firearm's capabilities and the unity of the criminal plan. The court rejected these arguments because they constitute new factual questions outside the appellate court's jurisdiction and an excessive re-evaluation of facts already decided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals cannot raise new factual questions or request a new appreciation of facts already decided by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA ALFONSO nato a POLLA il 12/11/1969 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; 95'
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata nonché la memoria tempestivamente depositata. Ritenuto che entrambi i motivi posti da Alfonso Guerra a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
1. Il primo motivo non è consentito perché pone una questione di fatto sulle caratteristiche e potenzialità della carabina che, in quanto non previamente sottoposta al giudice di appello non rientra, a mente dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. nella cognizione del giudice della legittimità che, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato non enunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto solo entro i limiti in cui esso sia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (da ultimo Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 - 01; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144 - 01).
2. Il secondo motivo è interamente versato in fatto sollecitando nuovi apprezzamenti, in tema di unitarietà del disegno criminoso, da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, della Corte distrettuale che, in continuità con la decisione del primo giudice, ha ritenuto giustificatamente ostativo al riconoscimento della continuazione il carattere estemporaneo della determinazione criminosa relativa al reato di lesioni.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio