Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8749/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of grounds for reviewing surveillance tribunal's negative suitability finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant failed to meet the threshold for review. The Tribunal of Surveillance had already determined that alternative measures, including home detention, were insufficient given the convicted person's history of threats and violence. Consequently, the court upheld the lower court's decision to reject the request for a new assessment of suitability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 607 c.p.p.; Art. 51-ter Ord. pen.: An appeal against a Tribunal of Surveillance decision refusing alternative measures is inadmissible if the appellant fails to demonstrate specific grounds that would justify a radical re-evaluation of the initial negative suitability finding.

Parole chiave

Generato dall'IA
Tribunal of Surveillance alternative measures home detention inadmissible appeal reiteration of crimes procedural admissibility convicted person pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 607 c.p.p.
Art. 51-ter Ord. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHISA DANIELE nato a FORMIA il 22/12/1988 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo posto da Daniele Ghisa a fondamento dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità. Il Tribunale di sorveglianza, nel formulare il giudizio radicalmente negativo sull'idoneità dell'affidamento in prova in corso di esecuzione a fronteggiare l'elevatissimo pericolo di reiterazione delle condotte illecite da parte del condannato (il quale non solo aveva ripetutamente minacciato, ingiuriato il fratello convivente ed i vicini di casa, ma nell'ultimo episodio, dopo una violenta colluttazione con il familiare, aveva minacciato i carabinieri intervenuti per sedare la lite), ha in modo inequivoco ritenuto parimenti inadeguate tutte le misure alternative, compresa la detenzione domiciliare, oggetto di una richiesta subordinata avanzata ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio 20