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Ordinanza — n. 8748/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against home detention order due to lack of merit and procedural infirmities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8748/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision on home detention was legally sound. The appellant argued for revocation of the measure, but the court found his conduct incompatible with the measure's purpose without needing to await criminal trial outcomes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; Home detention is not automatically revoked upon minor rule violations but only when behavior is incompatible with resocialization, and pending criminal trial results do not preclude this assessment.

Parole chiave

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home detention revocation resocialization purpose procedural inadmissibility criminal trial outcome judicial discretion aiuto all'evasione di detenuti sospensione dell'allontanamento inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta
354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv.
Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri
Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi
Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINESE SALVATORE nato a FOGGIA il 07/08/1954 avverso l'ordinanza del 11/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata noché la memoria tempestivamente depositata dal difensore dell'imputato.

1. Ritenuto che le censure articolate da Salvatore Minese nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077) e che ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153;

Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066). Il provvedimento impugnato, in applicazione dei ricordati principi, ha fornito una motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, ed ha valorizzato la circostanza che il condannato non solo aveva posto in una condotta di evasione, sia pure inquadrata dal giudice della cognizione nel fatto di lieve entità, ma aveva tenuto più condotte dimostrative di assenza di lealtà e di collaborazione, l'una e l'altra necessarie per la prosecuzione della misura in maniera utile a perseguire gli effetti risocializzanti in assenza di pericolo di recidivanza.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. o9( P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom